Circolare n°3 del 25.03.2014

1 Aprile 2014

AI DATORI DI LAVORO ASSISTITI

circolare n° 3/2014 25/3/2014
Oggetto: Nuova regolamentazione dei Contratti a tempo determinato

In data 21/03/2014 è entrato in vigore il Decreto Legge 34 del 20/03/2014, recante una serie di innovazioni in materia di contratti a tempo determinato e di apprendistato.
In base alla nuova previsione di legge, non è più necessaria una ragione di carattere tecnico, produttivo organizzativo o sostitutivo, per poter apporre un termine al contratto, ma è sufficiente che:

  • la durata non sia superiore a 36 mesi, comprensiva di eventuali proroghe;
  • venga rispettato il limite quantitativo del 20% dell’organico complessivo;

Il contratto a termine può essere validamente stipulato anche con un soggetto con il quale siano già stati posti in essere altri contratti a termine (la previsione che limitava l’a-causalità alle ipotesi di primo rapporto è abrogata).
Nel caso in cui non ci sia una proroga ma un nuovo contratto è ancora necessario rispettare l’intervallo di 10 giorni dalla data di scadenza del precedente contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero di 20 giorni se di durata superiore a 6 mesi.
Si ricorda, comunque, che le nuove disposizioni sono contenute in un decreto legge, provvisoriamente esecutivo, ma che può subire variazioni in corso di conversione in legge.
Il decreto prevede che: “Per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato”, il riferimento alle “imprese” esclude , da tale favorevole eccezione, di tutti i datori di lavoro che non rivestono la qualifica di “impresa”, ad esempio, i liberi professionisti.
Soggetti al limite del 20% paiono essere, insieme, i contratti a tempo determinato e quelli di somministrazione a tempo determinato.
La consistenza dell’organico sembra poi debba essere valutata in occasione della stipula di ogni singolo contratto a termine ma anche su questo punto si attendono chiarimenti.
Sono in ogni caso esenti da limitazione quantitative i contratti conclusi:

  1. nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;
  2. per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell’elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni;
  3. per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
  4. con lavoratori di età superiore a 55 anni.

La presenza di questa previsione di legge, fa quindi ancora propendere per l’opportunità di riportare nel contratto, ad esempio, le ragioni di carattere sostitutivo, ovviamente nelle ipotesi non controverse, per stipulare contratti non soggetti a limitazioni quantitative.
Il DL 34/2014 introduce la possibilità di stipulare fino ad otto proroghe del contratto a tempo determinato, a patto che si riferiscano alla stessa attività per la quale il contratto è stato stipulato, entro il limite complessivo di 36 mesi .
on ancora chiarita l’applicabilità del nuovo regime delle proroghe ai contratti a tempo determinato stipulati prima dell’entrata in vigore del Decreto Legge in argomento sia per quanto concerne i contratti già stipulati come “acausali” che per quelli stipulati con l’indicazione di una specifica causale.
Sarà nostra cura aggiornarvi su eventuali interventi interpretativi e sulle variazioni che dovessero intervenire in caso di conversione in legge.