Genova, 10/03/2025
Oggetto: Dimissioni per fatti concludenti
In passato quando un dipendente non si presentava più al lavoro, senza valide giustificazioni ma neppure presentava le dimissioni al datore di lavoro non restava altro mezzo che procedere al licenziamento per risolvere il rapporto di lavoro.
Questa situazione, molto diffusa, comportava come conseguenza un aggravio di costo per il datore di lavoro che licenziando doveva versare il c.d. ticket licenziamento all’INPS (€ 640,76 per anno di anzianità lavorativa del dipendente) ed un ingiusto beneficio per il lavoratore che poteva godere della indennità di disoccupazione pur essendosi dimesso.
La legge n. 203 del 13/12/2024, in vigore dal 12/01/2025, prevede che in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, oltre i 15 gg., il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore senza che quest’ultimo debba presentare le dimissioni tramite modulo telematico.
Trattandosi di dimissioni (per fatti concludenti) il lavoratore non avrà diritto alla NASPI (Indennità di disoccupazione) ed il datore di lavoro non dovrà versare alcun contributo all’INPS, anzi, potrà addebitare al lavoratore l’indennità per mancato preavviso.
Unico onere posto a carico del datore di lavoro è quello di dare comunicazione all’Ispettorato del Lavoro che potrà eventualmente verificare la veridicità dei fatti.
A tutela del lavoratore le nuove disposizioni non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità di comunicare i motivi che giustificavano la sua assenza per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro.
Con l’occasione riepiloghiamo sinteticamente le altre disposizioni in materia di dimissioni:
- Dimissioni ordinarie
Il lavoratore presenta le dimissioni mediante modulo telematico (o in sede protetta), nel rispetto dei termini di preavviso previsti dal CCNL
Non danno diritto alla NASPI
- Dimissioni per giusta causa
Nel caso in cui si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro (ad esempio mancata erogazione della retribuzione).
In questi casi le dimissioni sono sempre presentate con modulo telematico ed al lavoratore è dovuta l’indennizzo per mancato preavviso.
Danno diritto alla NASPI ed obbligano il datore di lavoro a versare il ticket licenziamento.
- Dimissioni e matrimonio
Le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente fra la richiesta delle pubblicazioni del matrimonio e 1 anno dopo la celebrazione sono nulle se non vengono confermate entro 1 mese all’Ispettorato del lavoro.
- Dimissioni della madre e del padre
Le dimissioni presentate dalla lavoratrice durante la gravidanza, o dal padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità, durante il periodo del congedo e della lavoratrice durante il primo anno di vita del bambino devono essere convalidate presso l’Ispettorato del lavoro per avere efficacia.
Danno diritto alla NASPI ed obbligano il datore di lavoro al versamento del ticket licenziamento ed al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso
Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento e porgiamo cordiali saluti.
Roberto De Lorenzis