Genova, 04/03/2025
Oggetto: Fringe Benefit
La legge di bilancio 2025 ha stabilito che per i periodi di imposta 2025, 2026 e 2027 saranno esclusi dal reddito imponibile del lavoro dipendente i beni ceduti ed i servizi prestati al lavoratore (fringe benefit) fino ad un valore massimo nell’anno di € 1.000,00, elevato ad € 2.000,00 per i lavoratori con figli fiscalmente a carico (per beneficiare del regime più favorevole il lavoratore deve produrre al datore di lavoro apposita dichiarazione nella quale dovrà indicare il codice fiscale del figlio o dei figli a carico).
La misura, già in vigore per lo scorso anno viene confermata per un triennio.
I fringe benefit, da non confondere con i premi “welfare”, possono essere erogati per volontà del datore di lavoro e previsti anche “ad personam”: non è pertanto necessario che vengano disposti per la generalità dei dipendenti o per “categorie omogenee”, sempre a condizione che non si possano configurare discriminazioni (razziali, religiose, etniche o di genere).
Entro il suddetto limite è possibile per il datore di lavoro rimborsare al lavoratore il pagamento delle spese sostenute per utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica, del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
Si ritiene che l’esenzione possa essere applicata anche ai titolari di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente (es. Cococo).
Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento e porgiamo cordiali saluti.
Roberto De Lorenzis