Circolare n.02/2025 Spese di trasferta – nuovi obblighi di tracciabilità

6 Marzo 2025

Genova, 03/03/2025

Oggetto: Spese di trasferta – nuovi obblighi di tracciabilità

 

La legge di bilancio 2025 (L. 30/12/24 n. 207) ha previsto nuovi requisiti per la deducibilità dai redditi di impresa delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici e delle spese per viaggi sostenute per le trasferte dei dipendenti.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’01/01/2025.

I rimborsi delle spese non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente se i pagamenti di tali spese sono stati effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento individuati nel paragrafo n. 3

In particolare, il nuovo obbligo riguarda le spese di trasferte effettuate:

  • Sia nell’ambito del territorio comunale dove si trova la sede di lavoro
  • Sia fuori da tale territorio comunale

   1. TRASFERTE NEL TERRITORIO COMUNALE

Le indennità e i rimborsi di spese percepiti per le trasferte nell’ambito del territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro concorrono integralmente a formare il reddito, ad esclusione dei rimborsi per spese di trasporto comprovate e documentate.

   2. TRASFERTE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE

In caso di trasferte fuori dal territorio comunale dove si trova la sede di lavoro, è possibile distingue tre sistemi, l’uno alternativo all’altro:

  • Indennità forfettaria
  • Rimborso misto
  • Rimborso analitico
Tipologia di rimborso Trattamento ai fini del reddito di lavoro dipendente

Indennità forfettaria

Sono esclude dal reddito di lavoro dipendente le indennità, al netto delle spese di viaggio e trasporto fino a:
  • 46,48€ al giorno per le trasferte in Italia;
  • 77,47€ al giorno per le trasferte all’estero

La parte eccedete tali importi concorre, invece, a formare il reddito

Rimborso misto (nel caso in cui venga corrisposta unitamente al rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio anche un’indennità di trasferta) I suddetti limiti sono ridotti a:
  • 30,99€ per trasferte in Italia e 51,65€ per trasferte all’estero, in caso di rimborso delle spese di vitto e alloggio, nonché in caso di vitto o alloggio fornito gratuitamente:
  • 18,49€ per trasferte in Itali e 25,82€ per trasferte all’estero, in caso di rimborso sia delle spese di vitto di alloggio, nonché in caso di vitto e alloggio fornito gratuitamente
Rimborso analitico (c.d.”a piè di lista”)

I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, trasporto e viaggio (anche indennità chilometriche) non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente

I rimborsi per altre spese (es. telefono, lavanderia) non concorrono a formare il reddito nel limite giornaliero di:
  • 15,49€ per trasferte in Italia
  • 25,82€ per trasferte all’estero

   3. STRUMENTI DI PAGAMENTO AMMESSI

Sono considerati tracciabili i seguenti mezzi di pagamento:

  • Versamento bancario o postale
  • Pagamento effettuato tramite un Istituto di moneta elettronica autorizzato mediante applicazione (app) via smartphone che, tramite l’inserimento di codice INBAN e numero di cellulare, permette all’utente di effettuare transazioni di denaro senza carta di credito o di debito o senza necessità di un dispositivo dotato di tecnologia NFC (es. Satispay)
Strumenti di pagamento ammessi Strumenti di pagamento non ammessi
Carta di credito o debito (bancomat) Denaro contante
Satispay o altra app per smartphone collegata a un IBAN Software che rende tracciabili i pagamenti in contanti senza collegamento a un IBAN
Telepedaggio collegato a un IBAN (es. Telepass) Circuiti di credito commerciale che non utilizzano nessuno dei sistemi di pagamento ammessi
Bonifico bancari o postale  
assegno  

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali saluti.

Distinti saluti

Roberto De Lorenzis