Genova, 03/03/2025
Oggetto: Spese di trasferta – nuovi obblighi di tracciabilità
La legge di bilancio 2025 (L. 30/12/24 n. 207) ha previsto nuovi requisiti per la deducibilità dai redditi di impresa delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici e delle spese per viaggi sostenute per le trasferte dei dipendenti.
Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’01/01/2025.
I rimborsi delle spese non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente se i pagamenti di tali spese sono stati effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento individuati nel paragrafo n. 3
In particolare, il nuovo obbligo riguarda le spese di trasferte effettuate:
- Sia nell’ambito del territorio comunale dove si trova la sede di lavoro
- Sia fuori da tale territorio comunale
1. TRASFERTE NEL TERRITORIO COMUNALE
Le indennità e i rimborsi di spese percepiti per le trasferte nell’ambito del territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro concorrono integralmente a formare il reddito, ad esclusione dei rimborsi per spese di trasporto comprovate e documentate.
2. TRASFERTE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE
In caso di trasferte fuori dal territorio comunale dove si trova la sede di lavoro, è possibile distingue tre sistemi, l’uno alternativo all’altro:
- Indennità forfettaria
- Rimborso misto
- Rimborso analitico
Tipologia di rimborso | Trattamento ai fini del reddito di lavoro dipendente |
Indennità forfettaria |
Sono esclude dal reddito di lavoro dipendente le indennità, al netto delle spese di viaggio e trasporto fino a:
La parte eccedete tali importi concorre, invece, a formare il reddito |
Rimborso misto (nel caso in cui venga corrisposta unitamente al rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio anche un’indennità di trasferta) | I suddetti limiti sono ridotti a:
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Rimborso analitico (c.d.”a piè di lista”) |
I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, trasporto e viaggio (anche indennità chilometriche) non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente I rimborsi per altre spese (es. telefono, lavanderia) non concorrono a formare il reddito nel limite giornaliero di:
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3. STRUMENTI DI PAGAMENTO AMMESSI
Sono considerati tracciabili i seguenti mezzi di pagamento:
- Versamento bancario o postale
- Pagamento effettuato tramite un Istituto di moneta elettronica autorizzato mediante applicazione (app) via smartphone che, tramite l’inserimento di codice INBAN e numero di cellulare, permette all’utente di effettuare transazioni di denaro senza carta di credito o di debito o senza necessità di un dispositivo dotato di tecnologia NFC (es. Satispay)
Strumenti di pagamento ammessi | Strumenti di pagamento non ammessi |
Carta di credito o debito (bancomat) | Denaro contante |
Satispay o altra app per smartphone collegata a un IBAN | Software che rende tracciabili i pagamenti in contanti senza collegamento a un IBAN |
Telepedaggio collegato a un IBAN (es. Telepass) | Circuiti di credito commerciale che non utilizzano nessuno dei sistemi di pagamento ammessi |
Bonifico bancari o postale | |
assegno |
Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali saluti.
Distinti saluti
Roberto De Lorenzis